Zusammenfassung der Ressource
Flussdiagrammknoten
- contraddittorio nel processo civile
- normativa di rango ordinario: espressione contemplata solo nel sistema di dir. proc. civ.
- art. 101 c.p.c.
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.
- rubrica: Principio del contraddittorio
si riferisce ad un limite all'attività del terzo
accezione di contraddittorio come presenza, attuale o eventuale, delle parti
per le validità della statuizione basta che il convenuto sia posto nella condizione di comparire, se lo ritiene
- art. 156, c. 3 c.p.c.: pur essendo necessario rispettare certe forme per garantire la presenza delle parti, esse, comparendo, renderebbero comunque valida la procedura
- norma che si occupa della costituzione delle parti e non altrove
non si connette ad un principio di difesa processuale, ma si pone come limite alla possibilità del giudice di statuire validamente
- principio che viene espresso considerando il punto di vista dall'organo giudicato
contraddittorio come generale condizione di validità delle statuizioni del terzo
significato relativo alla relazione tra giudice e parti, non tra le parti
- art. 38 c.p.c. abr.: tempestiva possibilità di partecipazione delle parti, come limite al potere dl giudice
- art. 101 c.p.c. dispone l'eccezionalità delle situazioni nelle quali il giudice può pronunciarsi su di una domanda, senza che la controparte sia stata regolarmente citata e sia comparsa o comunque sentita
è sufficiente che la parte abbia la possibiltià di proporre le proprie difese prima che il provv. inaudita alter parte diventi definitivo
- art. 117 c.p.c.
consente al giudice di ordinare la comparizione personale delle aprti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti di causa
- accezione che si avvicina ad una relazione di confronto tra le parti
- art. 254 c.p.c.
in caso di divergenze tra le deposizioni dei testimoni, il giudice può disporre che siano messi a confronto
- contraddittorio come presenza delle parti, garantita da una comunicazione formale che assicura la conoscenza della pendenza del procedimento