Zusammenfassung der Ressource
DLGS 66/2017
- Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita'
- L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo
Individualizzato (PEI)
- e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei
soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle figure
professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione
scolastica che interagiscono con la classe
- I genitori o chi ne esercita la
responsabilita' trasmettono la
certificazione di disabilita'
all'unita' di valutazione
multidisciplinare, all'ente locale
competente e all'istituzione
scolastica, rispettivamente ai fini
della predisposizione del Profilo
di funzionamento, del Progetto
individuale e del PEI.
- PROGETTO INDIVIDUALE: ENTE LOCALE
- Ciascuna istituzione scolastica,
nell'ambito della definizione del Piano
triennale dell'offerta formativa,
predispone il Piano per l'inclusione che
definisce le modalita' per l'utilizzo
coordinato delle risorse,
- INVALSI: La valutazione della qualita' dell'inclusione scolastica
- Le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, sono composte da un medico legale, che assume le
funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra
quelli in pediatria, in neuropsichiatria infantile o nella
specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto
- e' redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del
modello bio-psico-sociale della Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilita' e della
Salute (ICF)
- Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi
funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal
presente decreto, e' redatto dall'unita' di valutazione
multidisciplinare
- Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale, come modificato dal presente
decreto, e' redatto dall'unita' di valutazione
multidisciplinare
- a) e' il documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; b)
definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; c)
e' redatto con la collaborazione dei genitori della
bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno,
della studentessa o dello studente con disabilita',
nonche' con la partecipazione di un rappresentante
dell'amministrazione scolastica, individuato
preferibilmente tra i docenti della scuola
frequentata; d) e' aggiornato al passaggio di ogni
grado di istruzione
- Presso ogni 10 Ufficio scolastico
regionale (USR) e' istituito il Gruppo di
lavoro interistituzionale regionale
(GLIR)
- Per ciascuno degli ambiti territoriali e' istituito il Gruppo per l'inclusione
territoriale (GIT). Il GIT e' composto da un dirigente
tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti
scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la
scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e
uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con
decreto dell'USR.
- l GIT e' integrato: a) dalle associazioni
rappresentative delle persone con
disabilita' nel campo dell'inclusione
scolastica; b) dagli Enti locali e dalle
Aziende sanitarie locali.
- Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).
- Il gruppo e' nominato e
presieduto dal dirigente
scolastico
- il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione
dell'organico relativo ai posti di sostegno
- corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le
attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica
- 60 crediti formativi universitari,
comprensivi di almeno 300 ore di
tirocini
- Osservatorio
permanente per
l'inclusione scolastica