Creado por Axel 93
hace casi 8 años
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Ordinamento Internazionale difficilmente applica tradizionale distinzione dell diritto interno tra nullitá e annulabilitá di un atto.
Convenzione di Vienna distingue trá invaliditá RELATIVA e invaliditá ASSOLUTA con 3 criteri:
Divisibilitá del trattato =
Sanabilitá =
3.Diritto d'invocare l'invaliditá del trattato =
SINGOLE CAUSE D'INVALIDITÁ:
A) Violenza delle norme interne sulla competenza a stipulare d'importanza fondamentale (inv. relativa)
art.46 Conv.Vienna
SINGOLE CAUSE D'INVALIDITÁ:
B) Errore (inv. relativa)
art.48 Conv.Vienna
Precedenti scarsi
Per poter essere invocato come causa d'invaliditá L' errore deve avere 3 carratteristiche:
SINGOLE CAUSE D'INVALIDITÁ:
C) Dolo (inv. relativa)
art.49 Conv.Vienna
SINGOLE CAUSE D'INVALIDITÁ:
E) Violenza nei confronti del rappresentante dello Stato (inv. assoluta)
art.51 Conv.Vienna
SINGOLE CAUSE D'INVALIDITÁ:
F) Violenza nei confronti dello Stato nel suo insieme (inv. assoluta)
art.52 Conv.Vienna
SINGOLE CAUSE D'INVALIDITÁ:
G) Contrarietá del trattato a una norma imperativo del diritto internazionale, ius cogens (inv. assoluta)
art.53 Conv.Vienna