si oscilla tra contraddittorio come semplice presenza delle parti e contraddittorio come rapporto tra le parti
passaggio dal contraddittorio come prerogativa del singolo legata al diritto di difesa a intenderlo come garanzia per l'intero ord.
autori non spíegano le ragioni per le quali il contradd. sarebbe mezzo più idoneo per garantire corretto esercizio della giurisdizione
è presupposto dell'ord. in base a semplice argomento d'autorità
semplicemente ne attesta la presenza per volontà del legislatore o riconosce indole maggiormente "democratica"
partecipazione delle parti alla formazione della sent.
bisogna semplicemente rispettare la forma del contradd.
-> concezione formale/scenica
tutti concordano su:
a) presenza delle parti
b) uguaglianza delle parti
definizione di Martinetto: "manifestazione del principio di uguaglianza delle parti nonché elemento essenziale di ogni forma di processo chevoglia essere una garanzia per i diritti della persona umana"
contraddittorio qualificato come
a) partecipazione paritaria, senza distinzione delle prerogative
b) fase di ricognizione dei presupposti della pronuncia del giudice
presupposto formale per l'emanazione di un atto di esclusiva pertinenza del giudice
controllo razionale sulla regolarità della procedura delle parti
presenza ed ascolto delle parti necessaria alla produzione di un atto che non si sarebbe ptotuto emanare altrimenti, lasciando in ombra se potesse influire sul contenuto
comunque espressione di un valore immanente all'essenza stessa del giudizio legittimo
dagli anni'80 nuova prospettiva
contraddittorio come momento indispensabile in ragione della possibilità, garantita dal confronto, di giungere alla conoscenza e la verità