introduzione del c. 2: se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve invitare i contendenti a fare le loro osservazioni sulla stessa questione
fattispecie: rilievo d'ufficio di una questione non in udienza, ma in camera di consiglio, dopo che le parti hanno già precisato le conclusioni
obbligo a invitare le parti al deposito di memorie, cioè sollecitare il confronto, con ordinanza ad esse comunicata
art. 134 c.p.c.: solo le ordinanze emesse fuori udienza sono comunicate
a pena di nullità della sentenza
in precedenza: giustificazione di autoresponsabilità del giudice per le sentt. della terza via
considerava la questione rilevata d'ufficio come pienamente desumibile dall'insieme degli atti del processo e riteneva che facesse parte a pieno titolo di un patrimonio comune delle parti e del giudice
tesi che attribuisce ampiezza massima alla nozione di "questioni rilevabili d'ufficio"
solo dopo il confronto tra le parti il materiale processuale diviene comune a tutti i protagonisti della procedura