Zusammenfassung der Ressource
Flussdiagrammknoten
- contraddittorio nel processo penale
- manca espressa statuizione che contempli e definisca il contraddittorio
- proc. civile: difficoltà nell'individuazione di che cosa sia
proc. penale: difficoltà relative alla realizzazione del contraddittorio
- luogo in cui è maggiormente disciplinato il contradd. come metodo di formazione delle prove
rappresenta l'ambito in cui il contradd. come confronto tra le parti risulta di più difficile realizzazione, perché conflitto tra principio di autorità e principio di libertà
- art. 97 c.p.p.: difensore d'ufficio c'è sempre, anche quando l'imputato è contumace, irreperibile, latitante
- art. 175 c.p.p. prev.: a seguito di sent. contumaciale o decreto di condanna, restituzione nel termine per proporre appello solo a chi dava prova di non aver effettivamente conosciuto il provv.
- Cort EDU 2004: deve risultare in modo non equivoco la rinuncia a comparire dell'interessato
- 2005 novella del c. 2: distingue tra mancata presenza a seguito dis celta defensionale volontaria e mancata presenza per non conoscenza del procedimento
pone in capo all'autorità giudiziaria l'onere della prova circa la conoscenza
- Corte EDU 2006: garantire un nuovo processo nei termini e con le modalità più opportuni, con il limite di porre il ricorrente in situazione equivalente
Corte cost. 2009: bisogna consentire la restituzione dell'imputato nel termine per proporre impugnazione contro la sent. contumaciale, quando analoga impugnazione sia stata proposta dal difensore in precedenza
- art. 525 c.p.p.: decisione finale solo da quei giudici che hanno assistito alla formazione progressiva della prova nel contraddittorio
- c. 1: il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento
- art. 498 c.p.p.: cross-examination nella formazione della testimonianza
- art. 504 c.p.p.: le opposizioni
- artt. 500 e 503 c.p.p.: le contestazioni
- deroghe
copertura costitzionale nell'art. 111, c. 5 c.p.p.
necessitano un atto volontario delle parti nella scelta di derogare